Scopo della nota
Lo scopo di questa nota è di fornire un promemoria ai nostri clienti su alcune delle regole sull’IVA UE che entreranno in vigore dal 1° luglio 21. Tuttavia, in questa nota, non spiegheremo tutte le regole, ma solo quelle che pensiamo siano più rilevanti per i nostri clienti. Potete leggere un riassunto delle regole qui.
Abolizione delle soglie IVA UE per le vendite a distanza
Ci sono diverse soglie di registrazione IVA nazionali (chiamate soglie di vendita a distanza) stabilite da ogni paese per facilitare le imprese e per incoraggiare il commercio transfrontaliero. Se un’azienda supera la soglia di vendita, deve registrarsi per l’IVA nel paese di destinazione pertinente. Per questo motivo, le imprese dell’UE hanno spesso bisogno di registrarsi per l’IVA in diversi paesi. Poiché i diversi paesi hanno soglie e regole diverse, può essere abbastanza complicato tenere traccia di tutto cio’.
Dal 1° luglio le soglie di vendita a distanza dei singoli paesi saranno abolite e sostituite da un’unica soglia di vendita intracomunitaria di 10.000€. Tuttavia, se le vendite superano questa soglia, l’azienda dovrà pagare l’IVA in tutti i paesi di destinazione.
Alla luce di questo cambiamento, piuttosto che registrarsi per l’IVA in ogni paese, le imprese dell’UE avranno la possibilità di registrarsi per l’IVA in un solo paese dell’UE. Quindi, presentare una singola dichiarazione IVA paneuropea. A questo sistema è stato dato il nome di One Stop Shop (vedi sotto).
Si noti che le regole di vendita a distanza e lo One Stop Shop si applicano solo alle imprese che detengono stock nell’UE e che li vendono solo ai consumatori finali, non alle imprese in altri paesi dell’UE. Al contrario, non si applicano alle vendite dal Regno Unito ai consumatori dell’UE.
One Stop Shop (OSS)
Lo One Stop Shop (OSS) è uno schema opzionale che permette alle imprese dell’UE di presentare una dichiarazione IVA paneuropea per le loro vendite B2C intracomunitarie. Si tratta di un ottimo schema che permetterà ad alcuni venditori con sede nell’UE di chiudere molte delle loro registrazioni IVA all’estero e di presentare un’unica dichiarazione IVA One Stop Shop nel loro paese.
Nota bene – i venditori UE con vendite intracomunitarie inferiori a 10.000€ non devono pagare l’IVA al di fuori del loro paese.
Puoi leggere qualcosa sull’OSS qui.
Finisce l’esenzione per le importazioni di basso valore (chiamata “consignment relief”)
Fino al 30 giugno 21 non c’è IVA sulle importazioni UE per le spedizioni che hanno un valore inferiore a 22€ consegnate da paesi fuori dall’UE ai consumatori finali (B2C) all’interno dell’UE. Da luglio 21, questa esenzione non ci sarà più. Infatti, l’IVA dovrà essere addebitata al punto di vendita per spedizioni fino a 150€. Tuttavia, piuttosto che pagare l’IVA al confine per ogni spedizione, l’esportatore potrà contabilizzare e pagare l’IVA all’importazione attraverso l’Import One Stop Shop (vedi sotto).
Import One Stop Shop (IOSS)
Per le piccole importazioni (fino a €150), invece di pagare l’IVA alla frontiera di ogni paese, l’IVA può essere dichiarata e pagata attraverso il nuovo Import One Stop Shop (IOSS). Quindi, le imprese con sede nell’UE possono registrarsi per l’Import One Stop Shop nel loro paese e presentare un’unica dichiarazione IVA che include tutte le loro piccole importazioni dall’UE.
Le imprese che non fanno parte dell’UE devono nominare un intermediario con sede nell’UE se vogliono usare l’Import One Stop Shop.
Potete leggere qui informazioni sull’IOSS.
Nuove regole del mercato online
Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore anche le nuove regole del mercato online (OMP). Queste regole obbligano i marketplace online a diventare il “fornitore presunto” in alcuni casi. Le regole del fornitore presunto si applicano quando il marketplace sta facilitando una vendita B2C se:
- le merci sono vendute (da chiunque) quando il valore di importazione non supera i 150€;
- le merci sono vendute da un venditore d’oltremare quando le merci si trovano nell’UE al punto di vendita.
In questo caso la transazione è trattata come due vendite:
- Vendita B2B all’Online Marketplace (il che significa che la fattura di vendita è a tasso zero)
- Vendita B2C dall’Online Marketplace al cliente finale (il che significa che l’OMP raccoglie l’IVA e la paga all’autorità competente).
Potete leggere su questo nella nostra nota.
Necessità di un rappresentante fiscale
Dopo il 1° gennaio 21 molti paesi dell’UE richiedono ai venditori d’oltremare che non hanno uno stabilimento nell’UE di nominare in loco un rappresentante fiscale indiretto. Un rappresentante fiscale indiretto è un’azienda locale che è responsabile dell’IVA dovuta dall’azienda.
Sommario di tutti I cambiamenti
Abolizione delle soglie IVA UE per le vendite a distanza | Eliminazione delle soglie per le vendite a distanza dei singoli paesi Soglia unica di €10K per tutte le vendite intracomunitarie Le imprese con sede nell’UE hanno la possibilità di presentare una dichiarazione IVA paneuropea per le vendite intracomunitarie attraverso il One Stop Shop (OSS) |
Introduzione del One Stop Shop (OSS) | Opzionale – I paesi europei possono registrarsi anche in diversi paesi L’OSS permette un’unica dichiarazione IVA paneuropea per le vendite intracomunitarie I venditore del Regno Unito possono utilizzare l’OSS se nominano un rappresentante fiscale nell’UE |
Abolizione del Consignment relief | Finisce l’esenzione IVA per le importazioni inferiori a 22€ Gli importatori devono pagare l’IVA su tutte le importazioni Possono pagare l’IVA su tutto fiino a 150€ tramite l’IOSS |
Introduzione del Import One Stop Shop (IOSS) | IOSS è una dichiarazione IVA paneuropea che si applica alle importazioni inferiori a 150€ È facoltativo – è possibile pagare l’IVA alla frontiera, o registrarsi per l’IVA di ogni paese |
Entrata in vigore delle regole per l’Online marketplace (OMP) | Le regole OMP sono entrate in vigore nell’UE il 01/01/21 In alcuni casi, gli OMP sono responsabili dell’addebito e della riscossione dell’IVA |
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Scopo della nota Lo scopo di questa nota è di fornire un promemoria ai nostri clienti su alcune delle regole sull’IVA UE che entreranno in vigore dal 1° luglio 21. Tuttavia, in questa nota, non spiegheremo tutte le regole, ma solo quelle che pensiamo siano più rilevanti per i nostri clienti. Potete leggere un riassunto delle […]